Art. 14.
(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 8. Nel caso di mancata trasmissione della relazione annuale entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante dei diritti riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, di cui all'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1986, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498.
      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.
      4. Il Garante dei diritti promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
      5. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema

 

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delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la figura del Garante dei diritti.